Le criptovalute hanno da poco tempo fatto prepotentemente il loro ingresso nella vita quotidiana di molti individui. Addirittura verso la fine del 2017 si è verificata una bolla speculativa che ha fatto andare alle stelle le quotazioni della principale criptovaluta utilizzata – il bitcoin- a cui però ha fatto seguito nei mesi successivi un rapido sgonfiamento della bolla con quotazioni che sono precipitate velocemente.
L’aspetto preliminare da chiarire quando si parla di criptovalute è relativo alla loro natura “ontologica”. Le monete digitali altro non sono che dei flussi di dati immagazzinati in un computer e che derivano da un’attività di mining o da un’attività di exchange. Il tutto viene regolato da una blockchain che costituisce il registro pubblico delle regole che è conosciuto da tutti gli utenti ed è modificabile solo con il consenso di tutti gli utenti. Questo aspetto secondo alcuni rende trasparente il meccanismo che sta dietro la creazione della criptovaluta.
Ma in realtà questa è solo una pia illusione perché quello che rende pericoloso il meccanismo è lo pseudo-anonimato delle transazioni. Tradotto in termini comprensibili per i non addetti ai lavori, il meccanismo di generazione e di scambio della criptovaluta rimane in una certa misura tracciabile, anche se è abbastanza facile ingannare i sistemi di tracciamento attraverso software specifici o è addirittura possibile schermare le transazioni. Ma ciò che rende difficilmente regolamentabile alla luce delle attuali normative antiriciclaggio il mercato delle criptovalute è la presenza di un doppio canale di scambio che può prescindere dalla presenza di un intermediario finanziario.
Tutti i sistemi di regolamentazione delle transazioni finanziarie non possono prescindere da un controllo degli intermediari e dall’obbligo imposto a questi ultimi di tracciare le operazioni, segnalando quelle sospette. In questo senso sia la V Direttiva Europea, sia la normativa antiriciclaggio italiana hanno già recepito queste esigenze. Tuttavia, il fatto che la criptovaluta possa essere scambiata indipendentemente dalla presenza dell’intermediario finanziario rende questa normativa sostanzialmente impotente a contrastare il riciclaggio realizzato attraverso le criptovalute.
E’, infatti, possibile scaricare un software che consenta il mining della criptovaluta e la creazione di un wallet autonomo attraverso il quale scambiarla senza nessuna interazione con il sistema finanziario, consentendo lo scambio anonimo di criptovaluta fra soggetti che rimangono completamente sconosciuti. In sostanza una determinata somma di denaro può essere scambiata tra molti soggetti e solo alla fine di un determinato percorso può essere fatta apparire in qualche nodo del sistema finanziario ufficiale. È come un fiume carsico che compare e scompare mantenendo inaccessibile alla vista il suo percorso sotterraneo. Il problema potrebbe teoricamente essere risolto ponendo un obbligo di registrazione a tutti gli utenti del software di mining e di wallet, ma nella realtà ciò è impossibile per due ordini di motivi, il primo legato alla facile schermatura della registrazione e il secondo legato all’impossibilità concreta di operare un controllo su utenti che operano fisicamente all’interno di uno stato però su server che si possono trovare in qualsiasi parte del mondo.
La criptovaluta diviene, quindi, uno strumento estremamente adatto per le transazioni illegali. Diversi studiosi hanno cercato di quantificare la quota di transazioni illegali sviluppate attraverso le criptovalute, tuttavia questo sembra, a mio avviso, un problema marginale. La criptovaluta costituisce oggi lo strumento più efficiente, diremmo quasi principe, per le transazioni illegali, che poi queste siano l’uno, il dieci o il cinquanta per cento delle transazioni ha poco significato. Le criptovalute sono più efficienti per il riciclaggio anche rispetto al contante per la grande facilità e velocità di spostamento che il contante non può assolutamente avere a fronte di un livello di anonimato quasi comparabile.
Se riflettiamo, poi, sulla struttura del sistema della criptovaluta vediamo che in sostanza dal punto di vista economico non può in nessun caso essere considerata moneta in senso tecnico. La moneta può avere un valore intrinseco, una moneta d’oro, o essere moneta fiduciaria, la cartamoneta. Ma la moneta fiduciaria necessita di qualcuno che garantisca la transazione. Le criptovalute non appartengono a nessuna di queste due categorie e, pertanto, non possono essere considerate monete. Appare fondato dal punto di vista economico il sospetto che tutto il sistema delle criptovalute altro non sia che un moderno “Schema di Ponzi” in cui i primi entranti guadagnano a scapito di coloro che entrano successivamente, ricalcando esattamente la truffa colossale messa in piedi negli Stati Uniti degli anni Venti da un italo-americano di nome Carlo Ponzi che legò storicamente il suo nome a quel tipo di truffa.
Queste considerazioni ci portano necessariamente a due conclusioni. La prima è che analizzando il meccanismo di funzionamento delle criptovalute dal punto di vista economico non si può che concludere che l’unico scopo razionale ed efficiente per l’utilizzo di criptovalute negli scambi è il riciclaggio e la seconda è che partendo da queste premesse l’unica forma ragionevole di regolamentazione è il divieto assoluto di utilizzo delle criptovalute in qualunque tipo di transazione economica e la loro messa al bando dal sistema economico legale.